IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
                           DI CONCERTO CON
            IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista  la  legge  28 marzo 1968, n. 434, e in particolare l'art. 61
che  prevede  l'approvazione  da  parte  del  Ministro  di  grazia  e
giustizia  di  concerto  con  il  Ministro  dell'agricoltura  e delle
foreste delle  deliberazioni  del  consiglio  dell'apposito  Collegio
nazionale concernenti la determinazione della tariffa degli onorari e
delle  indennita',  nonche'  dei  criteri  di  rimborso  delle  spese
spettanti ai periti agrari;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Viste le deliberazioni del consiglio  del  Collegio  nazionale  dei
periti agrari in data 12-13 aprile 1990 e 13 dicembre 1991;
  Visto  il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale
prezzi ai  sensi  dell'art.  14,  penultimo  comma,  della  legge  22
dicembre 1984, n. 887;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 5 ottobre 1992;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
              TARIFFA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
                          DEI PERITI AGRARI
                               Capo I
                           NORME GENERALI
                               Art. 1.
                        Oggetto della tariffa
  1. La presente tariffa stabilisce i criteri per  la  determinazione
degli  onorari  e delle indennita', e per la liquidazione delle spese
spettanti al perito agrario per le prestazioni professionali.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -   La   legge  n.  434/1968  reca  l'ordinamento  della
          professione di perito agrario.
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.