IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la legge 28 marzo 1968, n. 434, e in particolare l'art. 61 che prevede l'approvazione da parte del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste delle deliberazioni del consiglio dell'apposito Collegio nazionale concernenti la determinazione della tariffa degli onorari e delle indennita', nonche' dei criteri di rimborso delle spese spettanti ai periti agrari; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Viste le deliberazioni del consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari in data 12-13 aprile 1990 e 13 dicembre 1991; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale prezzi ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: TARIFFA PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEI PERITI AGRARI Capo I NORME GENERALI Art. 1. Oggetto della tariffa 1. La presente tariffa stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita', e per la liquidazione delle spese spettanti al perito agrario per le prestazioni professionali.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 434/1968 reca l'ordinamento della professione di perito agrario. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.